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Lo Statuto del Circolo

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STATUTO DEL CIRCOLO “NUOVA SARDEGNA”

PREMESSA

Con atto notarile Repertorio n. 81589 Raccolta 37987 del 1990  - nell’anno 1990 il giorno 17  del mese di Gennaio,  in Paullo (Milano) nello studio del Notaio Dott. Nicola Rivani Farolfi  in Via Milano75  si è costituito l’Associazione

CIRCOLO CULTURALE NUOVA SARDEGNA

con Sede in

Peschiera Borromeo (MI), Piazza Lombardi 1,

e di seguito per semplificare chiamata Circolo.

L’Associazione summenzionata è stata riconosciuta dalla

Regione Sardegna con delibera Regionale N. 652 del 3/10/1997.

A seguito di nuove leggi nazionali i soci riuniti in legittima Assemblea in data 24/02/2007 hanno adeguato lo Statuto originario alla nuova legislazione.

TITOLO I

ART.  1   - COSTITUZIONE  E  SEDE

A norma dell'articolo n° 18 della Costituzione Italiana, degli articoli del Codice Civile, sulle associazioni non riconosciute del Dlgs. 460/1997, della legge 383 del 7 dicembre 2000 è costituita l'associazione di Promozione Sociale che prende il nome di

CIRCOLO “NUOVA SARDEGNA

Associazione  di  Promozione  Sociale,  Culturale  e  Ricreativa

più semplicemente denominata " CIRCOLO ", con Sede Sociale e Legale in

Peschiera Borromeo - Via Don Sturzo Ang. Via Liberazione snc

Codice Fiscale: 97084900154

 

ART. 2   - CARATTERISTICHE  DEL  CIRCOLO

1.      Il Circolo si richiama ai valori della costituzione italiana rispettando i diritti inviolabili della persona, senza distinzione di sesso, di razza, di religione e promuovendo, anche per tradizione storica particolare dei sardi, la pari opportunità tra uomo e donna.

2.      Il Circolo è una associazione senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica, è autonoma ed indipendente dal punto di vista organizzativo, amministrativo e patrimoniale.

3.      Esso è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dai Soci, che ne costituiscono la base sociale.

4.      Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

5.      Pur conservando la sua autonomia ed indipendenza, il Circolo agisce in stretta collaborazione ed unità d'intenti con la F.A.S.I.  ( Federazione Associazioni Sarde in Italia ), alla cui Federazione fa adesione formale.

6.      Il Circolo accetta e rispetta lo Statuto Sociale della F.A.S.I. e il relativo regolamento di attuazione.

7.      Hanno accesso al Circolo anche i tesserati di altri Circoli aderenti alla F.A.S.I.

8.      Il Circolo è inoltre aperto a tutti i sardi, i loro coniugi, discendenti e  chi ne condivide le finalità.

ART.  3   - PRINCIPI  E  SCOPI  GENERALI  DEL  CIRCOLO

Il Circolo si propone di:

            a) salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi;

b) promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori,  culturali, storici,  artistici, ambientali e folkloristici della Sardegna;

            c) Promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali e industriali della

                 Sardegna;

d) contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale,  economica e sociale con iniziative miranti all'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi dei sardi, della Sardegna  e dei loro simpatizzanti;

e) perseguire l'obiettivo di promuovere, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli;

f) svolgere funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le istituzioni nel territorio in cui opera.

ART. 4   - ATTIVITA'  DEL  CIRCOLO

Il CIRCOLO si prefigge di :

a) promuovere e gestire attività di utilità sociale in campo culturale e ricreativo nei confronti di associati e di terzi;

b) sviluppare attività culturali, sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, di assistenza e prevenzione sanitaria;

            c) promuovere e gestire corsi formativi;

d) valorizzare tutte quelle attività che sono in grado di esprimere atteggiamenti e  comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo;

e) per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale,   il Circolo potrà creare strutture accessorie proprie o utilizzare quelle già esistenti sul territorio.

f) il Circolo potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.

g) il Circolo ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale, contribuendo alla realizzazione di progetti che si       collochino nel quadro di una programmazione territoriale.

h) Il Circolo non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a  quelle statutarie, in quanto integrative alle stesse.

TITOLO II

ART. 5   - I SOCI  DEL  CIRCOLO

1.      Possono essere Soci del Circolo tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.

2.      I soci si distinguono in:

a)      Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione, i firmatari dell'atto costitutivo;

b)      Soci Ordinari: sono tali tutti coloro che, avendone fatta regolare domanda secondo  la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, siano stati accolti come tali.

3.      Soci Fondatori e Soci Ordinari hanno l'assoluta parità tra loro nei diritti e doveri verso l'Associazione.

  1. c) Soci Benemeriti: Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società e nei confronti del Circolo stesso.

5.      Fra i soci acquistano particolare rilevanza coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e che sono destinatari degli interventi della Legge Regionale sull'emigrazione (Legge n° 7 del 15 gennaio 1991 e sue modifiche.)

ART. 6   - INELEGGIBILITA' DEI SOCI ALLE CARICHE SOCIALI PER  INCOMPATIBILITA'

1.      Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Probiviri, nel Collegio dei Sindaci Revisori:

a)      tutti coloro che percepiscono compensi dal Circolo;

b)      più di due persone legate fra loro da vincolo di parentela di primo e secondo grado

ART. 7   - DIRITTI  E  DOVERI  DEI  SOCI

1.      La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio, nonché l'impegno all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

2.      All’atto di accettazione della stessa il richiedente acquisisce la qualifica di Socio.

3.      Tutti i soci sono tenuti:

a) al pagamento della quota sociale annuale nei termini stabiliti dagli Organi  preposti;

            b) all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;

c) a non prendere, senza essere autorizzati, iniziative personali che impegnino in qualunque modo il Circolo;

d) ad offrire in tutte le circostanze prova di serietà e di educazione civica a tutela del buon nome della Sardegna, dei Sardi e degli altri soci del Circolo.

4.      Il socio ha diritto a ricevere una tessera che attesti la sua adesione al Circolo e agli organismi superiori di carattere nazionale ( F.A.S.I. ).

ART. 8   - STATO GIURIDICO DEI SOCI ED EVENTUALI ATTI  DISCIPLINARI.

1.      Il Socio perde la sua qualifica solo per dimissioni o espulsione.

  1. La quota associativa non è trasmissibile, tranne in caso di morte
  2. In caso di mancato pagamento della quota sociale nei tempi stabiliti, ed entro e non oltre 24 mesi della scadenza, il Socio perde tutti i diritti.

4.      I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Le dimissioni sono regolate nel Regolamento di attuazione.

5.      Il socio può essere sottoposto a sanzioni, come ammonizione, deplorazione, sospensione o radiazione, qualora:

a)      non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali del Circolo;

b)      in qualche modo arrechi danni morali e materiali al Circolo o ai propri associati.

6.      L'ammonizione e la deplorazione possono essere comminate anche dal Consiglio Direttivo.

7.      In caso di disaccordo con la decisione del Collegio del proprio Circolo, il socio può Ricorrere, in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri della F.A.S.I.

   TITOLO  III

ART. 9   - ORGANI  DEL  CIRCOLO

1.      Gli Organi del Circolo sono:

A)                L'ASSEMBLEA  DEI  SOCI;

B)                 IL  CONSIGLIO  DIRETTIVO;

C)                 IL  PRESIDENTE;

D)                IL  COLLEGIO  DEI  PROBIVIRI;

E)                 IL  COLLEGIO  DEI  SINDACI  REVISORI.

2.      Tutte le cariche vengono ricoperte ed esplicate a titolo gratuito.

3.      I soci possono essere rimborsati delle spese sostenute e autorizzate nell’ambito dell’attività del circolo.

ART. 10  - ASSEMBLEA  DEI  SOCI

1.      L 'ASSEMBLEA DEI SOCI: è composta da tutti i Soci Ordinari, con diritto di voto ed è il massimo organo deliberante del Circolo; saranno invitati all'Assemblea anche i Soci Benemeriti ma senza diritto di voto.

2.      Le sue decisioni, prese in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i soci.

3.      L'ASSEMBLEA:

a)      approva annualmente il rendiconto economico preventivo, consuntivo e quello patrimoniale;

b)      approva il programma di massima annuale e/o pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ordinari;

c)      discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali F.A.S.I., secondo il regolamento stabilito;

d)      delibera e ratifica l'importo delle quote  associative proposte dal Consiglio Direttivo;

e)      apporta le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste dallo Statuto stesso;

f)       elegge la commissione elettorale per lo svolgimento delle operazioni elettorali, per il rinnovo delle cariche sociali;

g)      elegge preferibilmente a scrutinio segreto oppure a scrutinio palese i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori;

4.      Le modalità elettive sono normate da apposito regolamento.

5.      Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà più uno degli erigendi.

6.      L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

7.      In seconda convocazione. L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nel caso previsto

      dall'art. 20.

8.      L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria di norma due volte l’anno; in via straordinaria dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei Soci, oppure su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni, dalla data in cui è richiesta.

9.      L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima mediante lettera, e-mail e/o fax specificando la data, l'ora e la sede della riunione nonché l'ordine del giorno in discussione.

10.  L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà presieduta da un presidente e un segretario verbalizzante nominato dall'Assemblea.

11.  Di ogni Assemblea è redatto un apposito verbale.

ART. 11 -  COMMISSIONE ELETTORALE

Il Presidente delle commissione elettorale dispone la convocazione degli eletti al Consiglio Direttivo e partecipa alla riunione dello stesso sino all’assegnazione delle cariche sociali previste.

ART. 12 - CONSIGLIO  DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo del Circolo.

1.      Il Consiglio Direttivo:

            a) formula i programmi di attività sociali ;

            b) attua le deliberazioni dell’Assemblea;

c) definisce e approva i regolamenti degli organismi in cui si articola l'Associazione;

            d) stabilisce le quote associative da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

            e) predispone il rendiconto economico/patrimoniale preventivo e consuntivo per

    l'approvazione dell'Assemblea;

f) delibera su eventuali partecipazioni del Circolo, in forma stabile od occasionale, ad istituzioni od organismi i cui obiettivi e finalità non siano in contrasto con quelli del Circolo;

            g) delibera su eventuali misure disciplinari;

h) convoca l’assemblea atta al rinnovo degli organi statutari;

2.      Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

3.      Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti variabile da 7 a 15 membri.

4.      Va garantita una adeguata rappresentanza femminile dando loro pari opportunità nelle candidature.

5.      Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale da almeno tre mesi, salvo le limitazioni specificate nell’art. 6.

6.      Nella sua prima riunione, al suo interno, elegge il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il tesoriere ed un Segretario.

7.      Il Consiglio Direttivo provvede inoltre ad affidare ad altri consiglieri o soci  incarichi per specifiche mansioni.

8.      Il Consiglio Direttivo può, con provvedimento motivato, revocare le cariche e gli incarichi da esso affidati

9.      Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente.

10.  In caso di inadempienza reiterata da parte del presidente può essere convocato da parte della maggioranza del direttivo stesso o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori.

11.  Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o chi ne fa le veci e sono valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

12.  Di ogni seduta verrà redatto un regolare verbale che sarà trascritto nell'apposito registro.

13.  Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede la riunione in sua vece e dal segretario, e quando si tratta di impegni di spesa, dal tesoriere.

14.  I verbali verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.

15.  Le delibere vanno esposte nella bacheca del Circolo.

16.  Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo verrà dichiarato decaduto; per qualunque altro motivo, un membro del Consiglio direttivo, venisse a mancare, gli subentrerà il primo dei non eletti o, in mancanza di questi, un socio cooptato dal Consiglio Direttivo che verrà ratificato dalla prima assemblea utile.

17.  I soci cooptati non possono superare 1/3 del totale dei componenti del Consiglio Direttivo.

18.  Il Consiglio Direttivo decade e si convocheranno nuove elezioni, quando per qualsiasi motivo, non ci sia più la maggioranza degli eletti in seno allo stesso, da questo computo sono esclusi i membri cooptati.

19.  Il  Presidente uscente o chi ne fa le veci, o il Consigliere con più anzianità di incarichi direttivi nel Circolo, convoca entro tre mesi nuove elezioni.

ART. 13  - IL  PRESIDENTE

1.      Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.

2.      Rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati.

Il Presidente:

            a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

            b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

3.      Il Vicepresidente Vicario, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

4.      Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.

5.      Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato conoscenza del Consiglio Direttivo.

6.      Il Presidente non può essere eletto di norma per più di due mandati consecutivi.

ART. 14  - COLLEGIO  DEI  PROBIVIRI

1.      Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi  due supplenti ed

elegge al suo interno un Presidente.

2.      Vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

3.      Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrebbe insorgere tra i soci.

4.      I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e proporzionati.

5.      Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere attivato, dal Direttivo in carica, oppure previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo socio, a difesa dei propri diritti.

6.      Il collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari che devono essere deliberate dal Direttivo.

7.      Non può ricoprire la carica di Proboviro un parente di primo e di secondo grado del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

8.      Nel caso di giudizio su coniuge, parenti o congiunti di primo e secondo grado, il Proboviro non parteciperà all'esame e al giudizio del caso ed il  Collegio verrà integrato dai Probiviri supplenti.

ART. 15  - COLLEGIO  DEI  SINDACI  REVISORI

1.      Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e  due supplenti, ed elegge al suo interno un Presidente.

2.      I Sindaci Revisori vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica per lo Stesso periodo del Consiglio Direttivo.

3.      Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di verificare trimestralmente o annualmente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili ed immobili e l'adempimento delle norme civilistico/fiscali relativi alla tenuta di una corretta contabilità.

 Di ogni verifica dovrà essere redatto verbale.

4.      Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere inviate al Presidente dello stesso, cui spetterà, dopo la ratifica da parte del collegio, darne comunicazione al consiglio Direttivo.

5.      Le eventuali dimissioni del presidente del collegio dei sindaci dovranno essere comunicate al presidente dell’ associazione.

6.      La carica di Sindaco Revisore non può essere ricoperta da un coniuge o da un parente di primo e secondo grado del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

 

 

TITOLO IV

ART. 16  - IL  PATRIMONIO

1.      Il Patrimonio del Circolo è costituito da beni mobili e immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti  con le modalità previste dalla legge.

ART. 17  - RISORSE  ECONOMICHE

1.      Il Circolo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

            a) quote associative; contributi dei soci; contributi dei privati;

            b) contributi della Regione Autonoma della Sardegna;

            c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;

d) donazioni e lasciti; introiti derivanti da convenzioni e da iniziative   promozionali;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

            f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

            i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

2.      I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di utili.

3.      I proventi delle attività non possono, in nessun caso,essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 18  - L'ESERCIZIO  SOCIALE

1.      Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2.      Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro in  15 Marzo successivo.

3.      Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4.      Un eventuale avanzo di esercizio non viene distribuito ai soci, ma portato all'esercizio successivo come patrimonio.

ART. 19  - IL  RENDICONTO

1.      Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Circolo.

2.      Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili degli ordini professionali.

ART. 20  - RESPONSABILITA'  AMMINISTRATIVE

1.      Per le operazioni di carattere amministrativo, economico, e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, i Vice Presidenti e/o il Tesoriere e/o il Segretario.

ART. 21  - MODIFICHE  STATUTARIE

1.      Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

2.      In prima convocazione, le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché  questi rappresentino almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

3.      In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all'Assemblea.

4.      Per le variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo, successivamente ratificate nel primo consesso assembleare.

ART. 22  - SCIOGLIMENTO  DELL'ASSOCIAZIONE

1.      Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, essa e valida con la presenza dei 3/4 dei soci aventi diritto e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.

2.      In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto, su delibera dell'Assemblea Straordinaria, alla F.A.S.I. in beneficenza a strutture sociali similari operanti nel settore della cultura, dello sport, del tempo libero e della ricreazione, con fini di utilità sociali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 23  - DIVERSE

1.      Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile e a tutto quanto previsto in materia associativa dalle vigenti normative di legge.

2.      Le cariche sociali elencate nel presente statuto sono cariche onorifiche e nessuna retribuzione è dovuta a chi le ricopre.

ART. 24  - NORME  TRANSITORIE

1.      Le norme previste dal presente Statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.

Il presente Statuto è stato modificato dall’Assemblea straordinaria dei soci, con all’ordine del giorno modifiche allo Statuto, riunitasi il giorno 24 Febbraio 2007 che ha approvato all’unanimità il testo sopra riportato.

 

 

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Circolo Riconosciuto dalla

Regione Autonoma della Sardegna

con Delibera Regionale n. 652 del 3/10/1997

 

 

  IL PRESIDENTE

Domenico BERARDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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